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CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI
DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA *
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST WOMEN **
* Adottata dall'Assemblea
generale delle NU il 18.12.1979, in vigore internazionale dal 3 settembre
1981.
Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato
con legge 14.03.1985 n. 132, in vigore in Italia dal 10 luglio 1985.
** Adopted and opened for signature,
ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18
December 1979; entry into force 3 September 1981, in accordance with
article 27(1)
| Preambolo |
Preamble |
| Gli Stati
della presente Convenzione, |
The States
Parties to the present Convention, |
| Visto lo Statuto
delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella
uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, |
Noting that the
Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human
rights, in the dignity and worth of the human person and in the
equal rights of men and women, |
| Vista la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il
principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri
umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno
spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza
distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, |
Noting that the
Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the
inadmissibility of discrimination and proclaims that all human
beings are born free and equal in dignity and rights and that
everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth
therein, without distinction of any kind, including distinction
based on sex, |
| Visto che gli
Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno
il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali,
culturali, civili e politici, |
Noting that the
States Parties to the International Covenants on Human Rights have
the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy
all economic, social, cultural, civil and political
rights, |
| Considerate le
convenzioni internazionali concluse sotto l'egida
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti
specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, |
Considering the
international conventions concluded under the auspices of the United
Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of
men and women, |
| Tenute altresi
presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti
specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, |
Noting also the
resolutions, declarations and recommendations adopted by the United
Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of
men and women, |
| Preoccupati
tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti
le donne continuano ad essere oggetto di gravi
discriminazioni, |
Concerned,
however, that despite these various instruments extensive
discrimination against women continues to exist, |
| Ricordando che
la discriminazione nei confronti della donna viola i principi
dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo,
ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni
dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo
paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della
società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro
paese e l'umanità tutta nella misura della loro
possibilità, |
Recalling that
discrimination against women violates the principles of equality of
rights and respect for human dignity, is an obstacle to the
participation of women, on equal terms with men, in the political,
social, economic and cultural life of their countries, hampers the
growth of the prosperity of society and the family and makes more
difficult the full development of the potentialities of women in the
service of their countries and of humanity, |
| Preoccupati del
fatto che nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura
minima agli alimenti, ai servizi medici, all'educazione, alla
formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di
altre necessità, |
Concerned that
in situations of poverty women have the least access to food,
health, education, training and opportunities for employment and
other needs, |
| Convinti che
l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato
sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a
promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, |
Convinced that
the establishment of the new international economic order based on
equity and justice will contribute significantly towards the
promotion of equality between men and women, |
| Sottolineando
che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di
discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo,
d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli
affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne
possano pienamente godere dei loro diritti, |
Emphasizing that
the eradication of apartheid, all forms of racism, racial
discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign
occupation and domination and interference in the internal affairs
of States is essential to the full enjoyment of the rights of men
and women, |
| Affermando che
il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali,
I'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra
tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed
economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il
disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed
efficace, I'affermazione dei principi della giustizia,
dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra
paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a
dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera
all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della
sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il
progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla
realizzazione della piena parità tra uomo e donna, |
Affirming that
the strengthening of international peace and security, the
relaxation of international tension, mutual co-operation among all
States irrespective of their social and economic systems, general
and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under
strict and effective international control, the affirmation of the
principles of justice, equality and mutual benefit in relations
among countries and the realization of the right of peoples under
alien and colonial domination and foreign occupation to
self-determination and independence, as well as respect for national
sovereignty and territorial integrity, will promote social progress
and development and as a consequence will contribute to the
attainment of full equality between men and women, |
| Convinti che lo
sviluppo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della
pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di
parità con l'uomo in tutti i campi, |
Convinced that
the full and complete development of a country, the welfare of the
world and the cause of peace require the maximum participation of
women on equal terms with men in all fields, |
| Tenendo presente
l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia
ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente
riconosciuto, I'importanza del ruolo sociale della maternità e del
ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e
consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve
essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei
fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini,
donne e società nel suo insieme, |
Bearing in mind
the great contribution of women to the welfare of the family and to
the development of society, so far not fully recognized, the social
significance of maternity and the role of both parents in the family
and in the upbringing of children, and aware that the role of women
in procreation should not be a basis for discrimination but that the
upbringing of children requires a sharing of responsibility between
men and women and society as a whole, |
| Consapevoli che
il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve
evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente
addivenire ad una reale parità tra uomo e donna, |
Aware that a
change in the traditional role of men as well as the role of women
in society and in the family is needed to achieve full equality
between men and women, |
| Risoluti a
mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione
sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e,
a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale
discriminazione in ogni sua forma e ogni sua
manifestazione, |
Determined to
implement the principles set forth in the Declaration on the
Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose,
to adopt the measures required for the elimination of such
discrimination in all its forms and manifestations, |
| Convengono
quanto segue: |
Have agreed on
the following: |
PARTE I
|
PART I
|
Articolo
1
Ai fini della presente Convenzione, I'espressione
"discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni
distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia
come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne,
quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra
l'uomo e la donna. |
Article
1
For the purposes of the present Convention, the term
"discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion
or restriction made on the basis of sex which has the effect or
purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or
exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis
of equality of men and women, of human rights and fundamental
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any
other field. |
Articolo
2
Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti
della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni
mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad
eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo
scopo, si impegnano a:
a) iscrivere
nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione
legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e
donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo
della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, I'applicazione
effettiva del suddetto principio;
b)
adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato,
comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni
discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica
dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine
di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre
istanze pubbliche, I'effettiva protezione delle donne da ogni atto
discriminatorio;
d) astenersi da
qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna
ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a
conformarsi a tale obbligo;
e) prendere
ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei
confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni
tipo;
f) prendere ogni misura adeguata,
comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni
legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che
costituisca discriminazione nei confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali
che costituiscono discriminazione nei confronti della
donna. |
Article
2
States Parties condemn discrimination against women in all
its forms, agree to pursue by all appropriate means and without
delay a policy of eliminating discrimination against women and, to
this end, undertake:
(a) To embody the
principle of the equality of men and women in their national
constitutions or other appropriate legislation if not yet
incorporated therein and to ensure, through law and other
appropriate means, the practical realization of this principle;
(b) To adopt appropriate legislative and
other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting
all discrimination against women;
(c) To
establish legal protection of the rights of women on an equal basis
with men and to ensure through competent national tribunals and
other public institutions the effective protection of women against
any act of discrimination;
(d) To
refrain from engaging in any act or practice of discrimination
against women and to ensure that public authorities and institutions
shall act in conformity with this obligation;
(e) To take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women by any person, organization
or enterprise;
(f) To take all
appropriate measures, including legislation, to modify or abolish
existing laws, regulations, customs and practices which constitute
discrimination against women;
(g) To
repeal all national penal provisions which constitute discrimination
against women. |
Articolo
3
Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare
nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura
adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare
il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su
una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. |
Article
3
States Parties shall take in all fields, in particular in
the political, social, economic and cultural fields, all appropriate
measures, including legislation, to en sure the full development and
advancement of women , for the purpose of guaranteeing them the
exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a
basis of equality with men. |
Articolo
4
1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee
speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di
fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato
atto discriminatorio, secondo la definizione della presente
Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di
norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate
non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e
di trattamento, siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli
Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente
Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato
un atto discriminatorio. |
Article
4
1. Adoption by States Parties of temporary special measures
aimed at accelerating de facto equality between men and women shall
not be considered discrimination as defined in the present
Convention, but shall in no way entail as a consequence the
maintenance of unequal or separate standards; these measures shall
be discontinued when the objectives of equality of opportunity and
treatment have been achieved.
2. Adoption by States Parties of
special measures, including those measures contained in the present
Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered
discriminatory. |
Articolo
5
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
a) al fine di modificare gli schemi e i
modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne
e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche
consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla
convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o
dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e
delle donne;
b) al fine di far sì che
l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che
la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno
responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare
il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in
ogni caso la considerazione principale. |
Article
5
--- |
Articolo
6
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le
disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il
traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle
donne. |
Article
6
States Parties shall take all appropriate measures,
including legislation, to suppress all forms of traffic in women and
exploitation of prostitution of women. |
PARTE II
|
PART II
|
Articolo
7
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare
la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e
pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in
condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
a) di votare in tutte le elezioni ed in
tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli
organi pubblicamente eletti;
b) di
prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla
sua esecuzione di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare
tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed
associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e
politica del paese. |
Article
7
States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in the political and public
life of the country and, in particular, shall ensure to women, on
equal terms with men, the right:
(a) To
vote in all elections and public referenda and to be eligible for
election to all publicly elected bodies;
(b) To participate in the formulation of
government policy and the implementation thereof and to hold public
office and perform all public functions at all levels of government;
(c) To participate in non-governmental
organizations and associations concerned with the public and
political life of the country. |
Articolo
8
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le
donne, in condizione di parità con gli uomini e senza
discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i
loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori
delle organizzazioni internazionali. |
Article
8
States Parties shall take all appropriate measures to
ensure to women, on equal terms with men and without any
discrimination, the opportunity to represent their Governments at
the international level and to participate in the work of
international organizations. |
Articolo
9
1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a
quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e
conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che
né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza
del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente
sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia
trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte
accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito
alla cittadinanza dei loro figli. |
Article
9
1. States Parties shall grant women equal rights with men
to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in
particular that neither marriage to an alien nor change of
nationality by the husband during marriage shall automatically
change the nationality of the wife, render her stateless or force
upon her the nationality of the husband.
2. States Parties shall
grant women equal rights with men with respect to the nationality of
their children. |
PARTE III
|
PART III
|
Articolo
10
Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di
assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne
l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra
l'uomo e la donna:
a) le medesime
condizioni di orientamento professionale, d'accesso agli studi di
acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni
ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane.
L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento
pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in
ogni altro ambito di formazione professionale;
b) I'accesso agli stessi programmi, agli
stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello
stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima
qualità;
c) I'eliminazione di ogni
concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i
livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione
mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale
obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi
scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
d) le medesime possibilità nel campo
della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilità di accesso ai
programmi di educazione permanente, compresi i programmi di
alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in
particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza
di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d'abbandono
femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero
per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la
scuola; g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli
sports e all'educazione fisica; h) I'accesso alle specifiche
informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute
ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli
relativi alla pianificazione familiare. |
Article
10
States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in order to ensure to them
equal rights with men in the field of education and in particular to
ensure, on a basis of equality of men and women:
(a) The same conditions for career and
vocational guidance, for access to studies and for the achievement
of diplomas in educational establishments of all categories in rural
as well as in urban areas; this equality shall be ensured in
pre-school, general, technical, professional and higher technical
education, as well as in all types of vocational training;
(b) Access to the same curricula, the
same examinations, teaching staff with qualifications of the same
standard and school premises and equipment of the same quality;
(c) The elimination of any stereotyped
concept of the roles of men and women at all levels and in all forms
of education by encouraging coeducation and other types of education
which will help to achieve this aim and, in particular, by the
revision of textbooks and school programmes and the adaptation of
teaching methods;
(d ) The same
opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
(e) The same opportunities for access to
programmes of continuing education, including adult and functional
literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the
earliest possible time, any gap in education existing between men
and women;
(f) The reduction of female
student drop-out rates and the organization of programmes for girls
and women who have left school prematurely;
(g) The same Opportunities to
participate actively in sports and physical education;
(h) Access to specific educational
information to help to ensure the health and well-being of families,
including information and advice on family planning. |
Articolo
11
1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura
adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della
donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parità
tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che è diritto
inalienabile di ogni essere umano;
b) il
diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa
l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo
dell'impiego; c) il diritto alla libera scelta della professione e
dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità
dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il
diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento
professionale e la formazione permanente; d) il diritto alla parità
di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di
trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto
all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della
qualità del lavoro; e) il diritto alla sicurezza sociale, alle
prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di
invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità
lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate; f) il diritto alla
tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro,
inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
2. Per prevenire
la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro
matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto
effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure
appropriate tendenti a:
a) proibire,
sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o
di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti
fondata sullo stato matrimoniale;
b)
istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano
diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del
mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei
vantaggi sociali;
c) incoraggiare
l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i
genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le
responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica,
in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di
asili-nido;
d) assicurare una protezione
speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il
lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori
considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in
funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno
sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle
necessità. |
Article
11
1. States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in the field of employment in
order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same
rights, in particular:
(a) The right to
work as an inalienable right of all human beings;
(b) The right to the same employment
opportunities, including the application of the same criteria for
selection in matters of employment;
(c)
The right to free choice of profession and employment, the right to
promotion, job security and all benefits and conditions of service
and the right to receive vocational training and retraining,
including apprenticeships, advanced vocational training and
recurrent training;
(d) The right to
equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in
respect of work of equal value, as well as equality of treatment in
the evaluation of the quality of work;
(e) The right to social security,
particularly in cases of retirement, unemployment, sickness,
invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the
right to paid leave;
(f) The right to
protection of health and to safety in working conditions, including
the safeguarding of the function of reproduction.
2. In order to
prevent discrimination against women on the grounds of marriage or
maternity and to ensure their effective right to work, States
Parties shall take appropriate measures:
(a) To prohibit, subject to the
imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of
maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of
marital status;
(b) To introduce
maternity leave with pay or with comparable social benefits without
loss of former employment, seniority or social allowances;
(c) To encourage the provision of the
necessary supporting social services to enable parents to combine
family obligations with work responsibilities and participation in
public life, in particular through promoting the establishment and
development of a network of child-care facilities;
(d) To provide special protection to
women during pregnancy in types of work proved to be harmful to
them.
3. Protective legislation relating to matters covered in
this article shall be reviewed periodically in the light of
scientific and technological knowledge and shall be revised,
repealed or extended as necessary. |
Articolo
12
1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate
per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo
delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di
parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari,
compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente
articolo, gli Stati parte forniranno alle donne durante la
gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi
appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione
adeguata sia durante la gravidanza che durante
l'allattamento. |
Article
12
1. States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in the field of health care
in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access
to health care services, including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this
article, States Parties shall ensure to women appropriate services
in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period,
granting free services where necessary, as well as adequate
nutrition during pregnancy and lactation. |
Articolo
13
Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure
adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne
negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di
assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i
medesimi diritti ed in particolare:
a)
il diritto agli assegni familiari;
b) il
diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre
forme di credito finanziario;
c) il
diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a
tutte le forme di vita culturale. |
Article
13
States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in other areas of economic
and social life in order to ensure, on a basis of equality of men
and women, the same rights, in particular:
(a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages
and other forms of financial credit;
(c)
The right to participate in recreational activities, sports and all
aspects of cultural life. |
Articolo
14
1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari
che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante
che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro
famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non
monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per
garantire l'applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte
prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su
base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo
sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro
il diritto:
a) di partecipare pienamente
all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni
livello;
b) di poter accedere ai servizi
appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i
consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
c) di beneficiare direttamente dei
programmi di sicurezza sociale;
d) di
ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non,
compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter
beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione,
anche per accrescere le loro competenze tecniche;
e) di organizzare gruppi di mutuo
soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di
opportunità nel campo economico sia per lavoro salariato che per il
lavoro autonomo;
f) di partecipare ad
ogni attività comunitaria;
g) d'aver
accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di
commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere
un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei
progetti di pianificazione rurale;
&nbs;ph) di beneficiare di condizioni di
vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il
riscaldamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i
trasporti e le comunicazoni. |
Article
14
1. States Parties shall take into account the particular
problems faced by rural women and the significant roles which rural
women play in the economic survival of their families, including
their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall
take all appropriate measures to ensure the application of the
provisions of the present Convention to women in rural areas.
2.
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a
basis of equality of men and women, that they participate in and
benefit from rural development and, in particular, shall ensure to
such women the right:
(a) To participate
in the elaboration and implementation of development planning at all
levels;
(b) To have access to adequate
health care facilities, including information, counselling and
services in family planning;
(c) To
benefit directly from social security programmes;
(d) To obtain all types of training and
education, formal and non-formal, including that relating to
functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all
community and extension services, in order to increase their
technical proficiency;
(e) To organize
self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access
to economic opportunities through employment or self employment;
(f) To participate in all community
activities;
(g) To have access to
agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate
technology and equal treatment in land and agrarian reform as well
as in land resettlement schemes;
(h) To
enjoy adequate living conditions, particularly in relation to
housing, sanitation, electricity and water supply, transport and
communications. |
PARTE IV
|
PART IV
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Articolo
15
1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con
l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla
donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella
dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le
riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la
conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole
il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento
giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e
ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un
effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della
donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte
riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della
legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare
liberamente e di scegliere la propria residenza ed il
domicilio. |
Article
15
1. States Parties shall accord to women equality with men
before the law.
2. States Parties shall accord to women, in
civil matters, a legal capacity identical to that of men and the
same opportunities to exercise that capacity. In particular, they
shall give women equal rights to conclude contracts and to
administer property and shall treat them equally in all stages of
procedure in courts and tribunals.
3. States Parties agree that
all contracts and all other private instruments of any kind with a
legal effect which is directed at restricting the legal capacity of
women shall be deemed null and void.
4. States Parties shall
accord to men and women the same rights with regard to the law
relating to the movement of persons and the freedom to choose their
residence and domicile. |
Articolo
16
1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le
questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in
particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
a) lo stesso diritto di contrarre
matrimonio;
b) lo stesso diritto di
scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio
soltanto con libero e pieno consenso;
c)
gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del
matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse
responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione
matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni
caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere
liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo
delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai
mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità
in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o
simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione
nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la
considerazione preminente;
g) gli stessi
diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del
cognome, di una professione o di una occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i
coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione,
amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo
gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra
fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure
necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al
fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo
obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro
ufficiale. |
Article
16
1. States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in all matters relating to
marriage and family relations and in particular shall ensure, on a
basis of equality of men and women:
(a)
The same right to enter into marriage;
(b) The same right freely to choose a
spouse and to enter into marriage only with their free and full
consent;
(c) The same rights and
responsibilities during marriage and at its dissolution;
(d) The same rights and responsibilities
as parents, irrespective of their marital status, in matters
relating to their children; in all cases the interests of the
children shall be paramount;
(e) The
same rights to decide freely and responsibly on the number and
spacing of their children and to have access to the information,
education and means to enable them to exercise these rights;
(f) The same rights and responsibilities
with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of
children, or similar institutions where these concepts exist in
national legislation; in all cases the interests of the children
shall be paramount;
(g) The same
personal rights as husband and wife, including the right to choose a
family name, a profession and an occupation;
(h) The same rights for both spouses in
respect of the ownership, acquisition, management, administration,
enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for
a valuable consideration.
2. The betrothal and the marriage of a
child shall have no legal effect, and all necessary action,
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for
marriage and to make the registration of marriages in an official
registry compulsory. |
PARTE V
|
PART V
|
Articolo
17
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati
nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un
Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti
della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento
dell'entrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica
o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta
autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si
applica la presente convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro
cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del
principio di una equa ripartizione geografica e della
rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali
sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a
scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati
parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i
suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la
data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre
mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli
Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due
mesi. Il Segretario Generale stabilisce un elenco in ordine
alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai
quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione
degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il
quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti
membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli
Stati parte presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono
eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri
eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente
estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la
prima elezione.
6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del
Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute
nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla
trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri
aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome
di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del
Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il
cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro
del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini con
riserva di approvazione da parte del Comitato.
8. I membri del
Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata
l'importanza delle funzioni del Comitato.
à. Il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali
necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono
affidate in virtù della presente Convenzione. |
Article
17
1. For the purpose of considering the progress made in the
implementation of the present Convention, there shall be established
a Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time
of entry into force of the Convention, of eighteen and, after
ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth
State Party, of twenty-three experts of high moral standing and
competence in the field covered by the Convention. The experts shall
be elected by States Parties from among their nationals and shall
serve in their personal capacity, consideration being given to
equitable geographical distribution and to the representation of the
different forms of civilization as well as the principal legal
systems.
2. The members of the Committee shall be elected by
secret ballot from a list of persons nominated by States Parties.
Each State Party may nominate one person from among its own
nationals.
3. The initial election shall be held six months
after the date of the entry into force of the present Convention. At
least three months before the date of each election the
Secretary-General of the United Nations shall address a letter to
the States Parties inviting them to submit their nominations within
two months. The Secretary-General shall prepare a list in
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the
States Parties which have nominated them, and shall submit it to the
States Parties.
4. Elections of the members of the Committee
shall be held at a meeting of States Parties convened by the
Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting,
for which two thirds of the States Parties shall constitute a
quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees
who obtain the largest number of votes and an absolute majority of
the votes of the representatives of States Parties present and
voting.
5. The members of the Committee shall be elected for a
term of four years. However, the terms of nine of the members
elected at the first election shall expire at the end of two years;
immediately after the first election the names of these nine members
shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee.
6. The
election of the five additional members of the Committee shall be
held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of
this article, following the thirty-fifth ratification or accession.
The terms of two of the additional members elected on this occasion
shall expire at the end of two years, the names of these two members
having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.
7.
For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert
has ceased to function as a member of the Committee shall appoint
another expert from among its nationals, subject to the approval of
the Committee.
8. The members of the Committee shall, with the
approval of the General Assembly, receive emoluments from United
Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may
decide, having regard to the importance of the Committee's
responsibilities.
à. The Secretary-General of the United Nations
shall provide the necessary staff and facilities for the effective
performance of the functions of the Committee under the present
Convention. |
Articolo
18
1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte
del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo,
giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato
per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui
progressi realizzati in merito:
a)
durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione
nello Stato interessato;
b) quindi ogni
quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti
possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle
condizioni di applicazioni degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione. |
Article
18
1. States Parties undertake to submit to the
Secretary-General of the United Nations, for consideration by the
Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or
other measures which they have adopted to give effect to the
provisions of the present Convention and on the progress made in
this respect:
(a) Within one year after
the entry into force for the State concerned;
(b) Thereafter at least every four years
and further whenever the Committee so requests.
2. Reports may
indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment
of obligations under the present Convention. |
Articolo
19
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due
anni. |
Article
19
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
2. The Committee shall elect its officers for a term of two
years. |
Articolo
20
1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo
di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti
presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto
stabilito dal Comitato stesso. |
Article
20
1. The Committee shall normally meet for a period of not
more than two weeks annually in order to consider the reports
submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
2. The meetings of the Committee shall normally be held at
United Nations Headquarters or at any other convenient place as
determined by the Committee. |
Articolo
21
1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e
Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di
formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame
dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Questi
suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del
Comitato, accompagnati, se nel caso, dalle osservazioni degli Stati
parte.
2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i
rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione della
donna. |
Article
21
1. The Committee shall, through the Economic and Social
Council, report annually to the General Assembly of the United
Nations on its activities and may make suggestions and general
recommendations based on the examination of reports and information
received from the States Parties. Such suggestions and general
recommendations shall be included in the report of the Committee
together with comments, if any, from States Parties.
2. The
Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports
of the Committee to the Commission on the Status of Women for its
information. |
Articolo
22
Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere
rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni
disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito
delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti
specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della
Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro
attività. |
Article
22
The specialized agencies shall be entitled to be
represented at the consideration of the implementation of such
provisions of the present Convention as fall within the scope of
their activities. The Committee may invite the specialized agencies
to submit reports on the implementation of the Convention in areas
falling within the scope of their activities. |
PARTE VI
|
PART VI
|
Articolo
23
Nessuna disposizione della presente Convenzione
pregiudicherà le disposizioni più favorevoli a realizzare
l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:
a) nella legislazione di uno Stato
parte, oppure
b) in ogni altra
Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale
Stato. |
Article
23
Nothing in the present Convention shall affect any
provisions that are more conducive to the achievement of equality
between men and women which may be contained:
(a) In the legislation of a State Party;
or
(b) In any other international
convention, treaty or agreement in force for that
State. |
Articolo
24
Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura
necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei
diritti riconosciuti nella presente Convenzione. |
Article
24
States Parties undertake to adopt all necessary measures
at the national level aimed at achieving the full realization of the
rights recognized in the present Convention. |
Articolo
25
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della presente
Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e
gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente
Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione
si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. |
Article
25
1. The present Convention shall be open for signature by
all States.
2. The Secretary-General of the United Nations is
designated as the depositary of the present Convention.
3. The
present Convention is subject to ratification. Instruments of
ratification shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
4. The present Convention shall be open to
accession by all States. Accession shall be effected by the deposit
of an instrument of accession with the Secretary-General of the
United Nations. |
Articolo
26
1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento,
la revisione della presente Convenzione indirizzando una
comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in
merito ad una richiesta di questo tipo. |
Article
26
1. A request for the revision of the present Convention
may be made at any time by any State Party by means of a
notification in writing addressed to the Secretary-General of the
United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations
shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such
a request. |
Articolo
27
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che
ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del
deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato
medesimo. |
Article
27
1. The present Convention shall enter into force on the
thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General
of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or
accession.
2. For each State ratifying the present Convention or
acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of
ratification or accession, the Convention shall enter into force on
the thirtieth day after the date of the deposit of its own
instrument of ratification or accession. |
Articolo
28
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o
dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva
incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per
mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale della
Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati
parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di
ricezione. |
Article
28
1. The Secretary-General of the United Nations shall
receive and circulate to all States the text of reservations made by
States at the time of ratification or accession.
2. A
reservation incompatible with the object and purpose of the present
Convention shall not be permitted.
3. Reservations may be
withdrawn at any time by notification to this effect addressed to
the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform
all States thereof. Such notification shall take effect on the date
on which it is received. |
Articolo
29
1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente
l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che
non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a
richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data
della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo
sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può
sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia,
depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
2.
Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della
ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si
considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette
disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato
tali riserve.
3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva
in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per
mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Article
29
1. Any dispute between two or more States Parties
concerning the interpretation or application of the present
Convention which is not settled by negotiation shall, at the request
of one of them, be submitted to arbitration. If within six months
from the date of the request for arbitration the parties are unable
to agree on the organization of the arbitration, any one of those
parties may refer the dispute to the International Court of Justice
by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each
State Party may at the time of signature or ratification of the
present Convention or accession thereto declare that it does not
consider itself bound by paragraph I of this article. The other
States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to
any State Party which has made such a reservation.
3. Any State
Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of
this article may at any time withdraw that reservation by
notification to the Secretary-General of the United
Nations. |
Articolo
30
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo,
cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà
depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. |
Article
30
The present Convention, the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations. |
Traduzione non
ufficiale a cura del Centro di Studi e di formazione sui diritti
della persona e dei popoli |
Source: Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva,
Switzerland - 1997 |
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