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I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea
Nazionale,
considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti
dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla
corruzione dei governi,
hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti
naturali, inalienabili e sacri dell'uomo,
affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e
i loro doveri;
affinchè maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo
e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati
con il fine di ogni istituzione politica;
affinchè i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei
principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza
e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti
Diritti dell'Uomo e del Cittadino:
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e
uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che
sull'utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è
la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo.
Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all'oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare
un'autorità che non emani espressamente da essa.
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare
tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali
di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri
membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti
possono essere determinati solo dalla Legge.
Articolo 5.
La Legge ha il diritto di vietare solo
le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non
può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa
non ordina.
Articolo 6
La Legge è l'espressione della volontà
generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o
mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi
essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i
cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte
le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza
altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato,
arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le
forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o
fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni
cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire
immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Articolo 8
La Legge deve stabilire solo pene
strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se
non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto,
e legalmente applicata.
Articolo 9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a
quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile
arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona
deve essere severamente represso dalla Legge.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le
sue opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi
l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e
delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino
può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere
dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Articolo 12
La garanzia dei diritti dell'uomo e
del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque
istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di
coloro ai quali essa è affidata.
Articolo 13
Per il mantenimento della forza
pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo
comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in
ragione delle loro sostanze.
Articolo 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di
constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità
del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne
l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.
Articolo 15
La società ha il diritto di chieder
conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.
Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei
diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha
costituzione.
Articolo 17
La proprietà essendo un diritto
inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la
necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e
previa una giusta indennità.
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